Rimborsi e voucher in tempo di pandemia

Il divieto di spostamento tra regioni e tra Paesi, ancora in vigore, ha portato ad annullare molte delle partenze programmate, soprattutto per quello che riguarda le vacanze studio.

Nonostante la quarantena, molte famiglie hanno deciso di non annullare i propri viaggi, e questo vale anche per le vacanze studio, ma oggi, più di ieri, diventa difficile pronosticare un ritorno rapido alla normalità.

Pertanto alcune domande sorgono spontaneamente in tutti coloro che hanno organizzato un viaggio da tempo:

  • Posso avere diritto al rimborso?
  • In che misura?
  • Posso accettare solo voucher?

Cosa dice la legge

Per far fronte alla pandemia, il Governo ha varato delle norme (art. 28 Decreto legge n. 9/2 marzo 2020 ora assorbito dal Cura Italia, diventato art. 88 bis) che stabiliscono che i consumatori coinvolti in quarantena, diretti nelle zone rosse o intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco agli italiani, possono recedere dai contratti di pacchetto turistico (stage all’estero e viaggi studio compresi).

L’organizzatore del viaggio può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, può procedere al rimborso (entro 14 giorni) o può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Questo è di fatto un problema su vasta scala. Infatti, secondo le ultime statistiche, sono sempre di più i ragazzi che, tra i 15 e i 17 anni, vanno all’estero per una vacanza studio.

Molte sono le organizzazioni che offrono un ampio ventaglio di possibilità: dagli stage linguistici di una settimana, come i nostri mini-stay, all’intero anno scolastico. L’opzione più gettonata è quella delle tre settimane con alloggio presso una famiglia.

Assicurazione di viaggio: funziona?

Una prima idea per superare il disagio (soprattutto economico) di non poter effettuare un viaggio studio programmato è quella di effettuare una polizza. Tuttavia, per essere valide, le polizze devono essere sottoscritte all’atto dell’acquisto del pacchetto viaggio.

Quindi, stipulare un contratto assicurativo per annullare un contratto già stipulato non serve a nulla. Inoltre, le polizze sarebbero valide solo verso cause sconosciute all’atto della sottoscrizione del contratto assicurativo. Quasi tutte escludono esplicitamente i rimborsi a seguito di annullamento per pandemia.

Ecco, dunque, che bisogna studiare caso per caso.

L’alternativa dei voucher

Se il viaggio studio programmato ricade nel periodo di quarantena si ha diritto al rimborso integrale. Ma, chiedendo l’annullamento del viaggio per sopravvenuta impossibilità a causa di forza maggiore, gli organizzatori hanno la facoltà di non restituire quanto versato, ma di dare un voucher da spendere nell’arco di 12 mesi.

Quindi, alle famiglie che possono, non resta che riprogrammare il viaggio durante il 2021/2022.

Resta l’incognita del biglietto aereo, se lo si è acquistato in proprio.
In questo caso, si deve far riferimento alle compagnie aeree relativamente al trattamento previsto in caso di annullamento voli.

Chi poi decide di non voler ricevere il voucher ha un’unica alternativa: concordare diversamente con l’operatore, ma spesso le condizioni applicate sono penalizzanti e non si limitano a poche centinaia di euro. Inoltre, gli operatori puntano alla chiusura veloce della transazione, mentre è meglio pretendere ogni chiarimento.

Può essere utile sapere che sul mercato ci sono operatori specializzati che, con la formula del pacchetto tutto incluso, offrono garanzie che consentono la cancellazione del viaggio a ridosso della partenza senza giustificato motivo.

Diritto al rimborso del biglietto aereo: come funziona

E per chi è già all’estero e deve concludere il suo semestre o anno all’estero, cosa deve fare?

Anche qui dipende molto caso per caso, se tornare o restare. La scelta dipende dai singoli Paesi.

Negli Stati Uniti i ragazzi sono stati invitati a rientrare al più presto nei Paesi di origine.

Mentre per esempio in Canada la scelta è stata quella di far restare gli studenti nelle famiglie ospitanti.

Per quanto riguarda i titoli di viaggio, nel caso in cui sia stato acquistato un biglietto aereo, del treno, del traghetto o del bus e non sia più possibile partire a causa dei provvedimenti adottati dalle autorità per l’emergenza Coronavirus, è nato il diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

Il rimborso si ottiene quando non è stato possibile usufruirne nel periodo interessato dalle restrizioni o dai divieti agli spostamenti.

Dal 10 marzo 2020, quando le misure di contenimento del contagio sono state estese all’intero territorio nazionale, tutte le persone sul territorio italiano hanno acquisito il diritto al rimborso del biglietto come previsto dal Decreto Cura Italia.

Il rimborso in favore del viaggiatore può essere effettuato mediante:

  • Restituzione del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
  • Emissione di un voucher di pari importo da utilizzare da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione 

Il rimborso deve avvenire entro 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Si è inoltre deciso che il rimborso è sempre corrisposto con restituzione della somma versata, senza che possa essere sostituito dall’emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.


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